Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









O. 08/10/2002 n. 326

Art. 5. Rapporti

1. Per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, l'E.S.A.F. agirà in nome e per conto proprio, atteso che, in virtù della presente ordinanza medesima, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione delle opere.

2. L'E.S.A.F. è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti del commissario.

3. Il presente atto di affidamento ha efficacia sino all'adozione dell'atto commissariale di chiusura del rapporto di affidamento di cui al successivo comma 8 del presente articolo, salvo revoca per i motivi di cui al successivo comma.

4. Al commissario è riservato il potere di revocare l'affidamento nel caso in cui l'E.S.A.F. incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente ordinanza quanto a norme di Legge o regolamenti, a disposizione amministrative ed alle regole di buona amministrazione.

5. Lo stesso potere di revoca, il commissario eserciterà ove l'E.S.A.F., per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'intervento in relazione alle esigenze di superamento dello stato emergenziale in atto.

6. Nel caso di revoca si farà luogo, in contraddittorio, all'accertamento dei lavori e delle forniture e delle altre attività eseguite e utilizzabili e resteranno attribuite all'E.S.A.F. le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento l'E.S.A.F. medesimo sia legittimamente tenuto, con riguardo ai lavori e forniture stesse, alle restanti attività e in misura proporzionale alle spese generali, salvo il risarcimento danni di cui al comma che segue.

7. Il commissario si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni che dovessero derivargli da quegli stessi comportamenti dell'E.S.A.F. che determinassero la revoca dell'atto di affidamento.

8. Ricevuta la dichiarazione dell'E.S.A.F. di compiuto espletamento dell'oggetto dell'affidamento e concluse le procedure espropriative, il commissario provvederà alla omologazione degli atti di contabilità finale delle opere ed alla chiusura del rapporto di affidamento.

1. Le eventuali controversie che insorgessero tra il commissario e l'E.S.A.F., dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

2. A tal uopo l'E.S.A.F., qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al commissario, il quale provvederà su di essa nel termine di novanta giorni dalla notifica ricevuta.

3. L'E.S.A.F. non potrà, di conseguenza, adire l'Autorità giudiziaria prima che il commissario abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Art. 7. L'E.S.A.F. è autorizzato, nelle more del perfezionamento degli atti di concessione di derivazione, ad emungere l'acqua dei pozzi "pozzo Seddargia" e "pozzo Is Perdas Biancas" per l'alimentazione del comune di Carbonia.

Art. 8.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di affidamento, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 8 ottobre 2002 Il sub-commissario governativo:

 

Pagina 2/2 - pagine: [1] [2]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional